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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 26 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

(Ricorso abusivo al credito).

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(Ricorso abusivo al credito).

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

(Effetti della presentazione del ricorso).

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Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

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L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sè delle parti, nonché il

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Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato.

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Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.

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Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.

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Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice

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Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei

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Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma

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, presentando ricorso al giudice delegato.

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La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui

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chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

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notificazione al curatore del ricorso e del decreto.

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Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con

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Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al

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Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o

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entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre

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precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed è ridotto della metà.

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Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di

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notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.

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notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.

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norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico

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Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro

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tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.

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